Metal detector: normative

In attesa di vedere il testo finale della normativa, legato al ddl Orlando-Franceschini, di seguito vediamo una sintesi del corpus normativo inerente l’utilizzo del md.

Nel coacervo di norme, le principali fonti normative sono:

  • D. Lgs 42/2004;
  • L. 78/2001;
  • art. 927 codice civile.
  • Circa l’art 647 c.p., l’appropriazione di cose smarrite è stata abrogata e punita con sola sanzione pecuniaria.

Entriamo nel dettaglio con particolar riguardo al capo IV Ritrovamento e scoperte Sezione I Ricerche e rinvenimenti fortuiti nell’ambito del territorio nazionale, decreto legislativo 42/2004.

L’articolo 88 ci dice che le ricerche archeologiche sono riservate al Ministero che (art 89) può darne l’esecuzione in concessione ad enti pubblici o privati.

L’hobbista tendenzialmente rientrerà nella fattispecie dell’art 90, scoperte fortuite. Esempio: stai cercando col metal detector l’anello che ha perso tua moglie in giardino e scopri una moneta romana del periodo repubblicano.

Il sopracitato art. 90 specifica quali beni sono oggetto di tutela ed impone degli obblighi in caso di ritrovamento.

Gli oggetti tutelati sono tutti i beni mobili o immobili indicati nell’art 10. In ipersintesi tutto quanto sia meritevole di interesse storico, archeologico, artistico o etnoantropologico. Per maggiori dettagli è molto importante consultare il D. Lgs 42/2004 e i vari punti dell’art 10. Anche l’art 11 riporta tipologie di oggetti (affreschi, stemmi, lapidi, fotografie, ecc).

Eccezione: il punto 5 dell’art 10 ci dice che esulano dalla tutela i beni mobili creati negli ultimi 50 anni o negli ultimi 70 anni se immobili.

Chi scopre tali beni deve denunciarne il ritrovamento entro 24 ore al soprintendente, o al sindaco oppure alla pubblica sicurezza. L’oggetto deve essere lasciato dove si trova provvedendo alla sua temporanea conservazione oppure, qualora sia un oggetto mobile della quale non si possa altrimenti provvedere alla custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverla per garantirne sicurezza e custodia sino alla visita dell’ autorità competente.

Le spese di custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero.

A chi appartiene la cosa ritrovata? Alla domanda risponde l’art 91. Gli oggetti ritrovati appartengono allo Stato.

Allo scopritore, l’art. 92 accorda un premio così come al proprietario dell’immobile ove è avvenuto il ritrovamento.

Per dare un perimetro, torna utile la lettura dell’art 2 nel quale si legge che il patrimonio culturale è costituito da beni culturali artt. 10 e 11) e beni paesaggistici (art 134 che fa riferimento ad articoli dal 136 al 156). Sinteticamente sono immobili di particolare bellezza naturale (come da art 136).

Circa i reperti risalenti alla prima guerra mondiale, la disciplina è contenuta nella L. 78/2001. In base a questa legge, molte Regioni hanno individuato e regolamentato la ricerca in zone specifiche e, in alcuni casi, l’utilizzo del metal detector è stato ricondotto, per tali luoghi, ad un permesso (che qualcuno nel web ha definito patentino).

Data la sinteticità del presente testo, non vi è senza pretesa di esaustività ma, si spera far cosa gradita, riportando anche un brano del disegno di legge.

Come da accesso al sito del Senato (vedere link nelle fonti di questo articolo), in data 4lug2019, il ddl Orlando-Franceschini prevede:

c) dopo l’articolo 707 è inserito il seguente:

«Art.707-bis.-(Possesso ingiustificato di strumenti per il sondag

gio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli). – È punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da euro 500 a euro 2.000 chi è colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, dei quali non giustifichi l’attuale destinazione, all’interno di aree e parchi archeologici, di zone di interesse archeologico, se delimitate con apposito atto dell’amministrazione competente, o di aree nelle quali sono in corso la vori sottoposti alle procedure di verifica preventiva dell’interesse archeologico secondo quanto previsto dalla legge».

Fonti:

D. Lgs 42/2004;

L. 78/2001;

Art. 927 codice civile;

https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/340338.pdf come da accesso del 4 lug2019

https://www.cronacanumismatica.com/ddl-orlando-franceschini-quale-futuro-per-il-collezionismo-in-italia/ come da accesso del 4lug2019

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Andrea Gandini è un giurista e programmatore, autore di manuali e saggi. Master di secondo livello in protezione dei dati; perfezionamento in programmazione per giuristi e legal tech; laurea in giurisprudenza; diploma di perito informatico.​​ Responsabile di amministrazione del Personale presso una azienda ove partecipa a progetti di digitalizzazione ed automatismi amministrativi. A livello extra aziendale, svolge occasionali consulenze di office automation e protezione dati. Blog personale: www.dottorgandini.it Il dottor Gandini è autore dei seguenti ebook: Cyberfuture; Il buio oltre il web; Guadagnare con i bitcoin; Cavalca le bolle speculative; Dal CAD al web; Come trovare lavoro e fare carriera in tempo di crisi; Programmatore in 3 giorni. Blog personale: www.dottorgandini.it Progetto: www.normativedatabase.net