Smart working e telelavoro: normativa di riferimento

Per realizzare lo smart working o il telelavoro è necessario rispettare la normativa vigente e mi permetto di consigliare di dematerializzare il più possibile, ricordandosi che il lavoro non è il posto dove si lavora, bensì quello che si fa.

Segue un breve sintesi di alcune norme importanti.

Il lavoro agile (per gli anglofoni smart working) è disciplinato dalla Legge 81/2017. Trattasi di una modalità lavorativa stabilita con accordo fra lavoratore e parte datoriale da inviare tramite apposito portale messo a disposizione dal Ministero del Lavoro. Non è dunque necessario un accordo aziendale o apportare modifiche al Ccnl (ciò può tornare utile per “porre dei paletti” all’accordo fra datore di lavoro e dipendente).

NB: differenza fra lavoro agile e telelavoro. Il primo è una modalità di lavoro senza postazione fissa fuori dai locali aziendali, il secondo è una tipologia contrattuale con apposita postazione fuori sede aziendale. Lo smart work è invece una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, con flessibilità di orari e sede nonché caratterizzata dall’assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti fuori azienda.
L’art. 22 del Decreto Legislativo n. 81/2017: “1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. 2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali”.
Articolo 23 del d.lgs. n. 81/2017, comma 2: “Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali”.
Comma 3 art. 23 del d.lgs. n. 81/2017 contempla la copertura Inail per infortunio in itinere “quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza”.

Importante è anche la circolare Inail 48/2017 che estende la tutela per infortunio o malattia professionale a tale situazione lavorativa: “Il lavoratore “agile” è tutelato non solo per gli infortuni collegati al rischio proprio della sua attività lavorativa, ma anche per quelli connessi alle attività prodromiche e/o accessorie purché strumentali allo svolgimento delle mansioni proprie del suo profilo professionale”.

Diversamente dal lavoro agile, il telelavoro, è una tipologia contrattuale di lavoro che comporta impiego di tecnologie informatiche e telematiche, effettuato a distanza rispetto alla sede aziendale alla quale il lavoratore è collegato on line o off line.
Accordo interconfederale 9 giugno 2004 “Art. 1 Definizione e campo di applicazione 1. Il telelavoro costituisce una forma di organizzazione e/o di svolgimento del lavoro che si avvale delle tecnologie dell’ informazione nell’ambito di un contratto o di un rapporto di lavoro, in cui l’attività lavorativa, che potrebbe anche essere svolta nei locali dell’impresa, viene regolarmente svolta al di fuori dei locali della stessa”.
Art 4 legge 191/1998: “1. Allo scopo di razionalizzare l’organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l’impiego flessibile delle risorse umane, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono avvalersi di forme di lavoro a distanza. A tal fine, possono installare, nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio, apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici, necessari e possono autorizzare i propri dipendenti ad effettuare, a parità di salario, la prestazione lavorativa in luogo diverso dalla sede di lavoro, previa determinazione delle modalità per la verifica dell’adempimento della prestazione lavorativa. ….”.
Circa le attività non telelavorabili, è interessante la lettura della disciplina Mise (Miistero dello Sviluppo Economico) del 29 novembre 2013. “Articolo 2 Attività non telelavorabili 2.Tenuto conto che non esistono, in linea di principio, professionalità cui sia precluso l’accesso al telelavoro, sono considerate non telelavorabili tutte quelle attività per le quali non sia possibile la lavorazione di una ingente quantità di documenti cartacei all’esterno della sede di lavoro e/o siano necessarie frequenti interrelazioni con altri dipendenti e/o con utenti interni/esterni presso la sede di lavoro”. Per approfondimento: https://www.mise.gov.it/images/stories/trasparenza/disciplina_Telelavoro.pdf
Il comma 7 dell’articolo 3 del d.lgs. n. 81/2008 e l’articolo 61, comma 4, del d.lgs. n. 276 del 2003, specificano l’applicabilità della normativa antinfortunistica nei soli casi in cui la prestazione di lavoro si svolga nei luoghi di lavoro del committente.
Importante è anche l’art. 3, comma 10, del d.lgs. n. 81/2008 che si riporta testualmente: “A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, compresi quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e di cui all’Accordo-Quadro Europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si applicano le disposizioni di cui al Titolo VII, indipendentemente dall’ambito in cui si svolge la prestazione stessa. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III. I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed applicano correttamente le Direttive aziendali di sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a distanza può chiedere ispezioni. Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all’azienda, permettendogli di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell’azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali”.

 

Fonti normative ed amministrative:

Legge 81/2017

Legge 191/1998

Circolare Inail 48/2017

www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-lavoro-agile-circolare-48-2017.html come da accesso del 1nov2019.

www.mise.gov.it/images/stories/trasparenza/disciplina_Telelavoro.pdf come da accesso del 1nov2019.

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Andrea Gandini è un giurista e programmatore, autore di manuali e saggi. Master di secondo livello in protezione dei dati; perfezionamento in programmazione per giuristi e legal tech; laurea in giurisprudenza; diploma di perito informatico.​​ Responsabile di amministrazione del Personale presso una azienda ove partecipa a progetti di digitalizzazione ed automatismi amministrativi. A livello extra aziendale, svolge occasionali consulenze di office automation e protezione dati. Blog personale: www.dottorgandini.it Il dottor Gandini è autore dei seguenti ebook: Cyberfuture; Il buio oltre il web; Guadagnare con i bitcoin; Cavalca le bolle speculative; Dal CAD al web; Come trovare lavoro e fare carriera in tempo di crisi; Programmatore in 3 giorni. Blog personale: www.dottorgandini.it Progetto: www.normativedatabase.net