La firma autografa sostituita a mezzo stampa consiste nell’indicazione a stampa della fonte e del nominativo del soggetto responsabile. L’apposizione tipica presenta la seguente dicitura:
Nome e Cognome
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art 3, comma 2 del Dlgs 39/1993
E’ una dicitura che specifica la paternità dell’atto. La norma di riferimento è il D.lgs 39/1993 – Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche. Molto importante è anche il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, prot. n. 4114/2010 che indica quali atti possano essere firmati con la firma a mezzo stampa.
All’art. 3 dello stesso comma:
“1. Gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati.
2. Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni l’immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l’emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnati dall’indicazione della fonte e del responsabile dell’immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l’apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall’indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.”
Trattasi di documenti stampati in serie. Pensiamo ad esempio alla difficoltà che avrebbe una grossa azienda nel far firmare a penna certificazioni uniche per migliaia di lavoratori dipendenti.
Può, quindi, essere apposta solo su documenti emessi con strumenti elettronici che puntano ad una generazione massiva cartacea degli stessi. L’Agenzia delle Entrate, col provvedimento prot. n. 4114/2010, ha precisato quali sono gli atti fiscali su cui è possibile procedere alla sostituzione della firma autografa:
- a) atti di accertamento di violazione ed irrogazione di sanzioni in materia di tasse automobilistiche, gestite dall’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dovute dai soggetti residenti nelle regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia, nonché da quelli residenti nella regione Valle d’Aosta per le somme dovute fino all’annualità 2009, come previsto dal decreto legislativo del 28 gennaio 2008, n. 13, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2009, a partire dall’annualità 2008;
b) atti di accertamento di violazione ed irrogazione di sanzioni in materia di tassa di concessione governativa sulle licenze per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazione, dovuta ai sensi della tariffa articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 641, a partire dall’annualità 2008;
c) avvisi di accertamento parziale di cui all’articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
d) atti di contestazione di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e provvedimenti di irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 17 del medesimo decreto;
e) atti di recupero di cui all’articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
f) avvisi di liquidazione emessi in caso di decadenza dalle agevolazioni in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale, sulle successioni e donazioni.
Per tutti gli altri atti di accertamento e liquidazione, diversi da quelli appena elencati, è necessaria firma autografa.
Nell’ambito della Pubblica Amministrazione le amministrazioni sono tenute a produrre i propri documenti originali esclusivamente in modalità digitale e a gestire digitalmente l’intero ciclo di vita del documento (l’articolo 40 del decreto legislativo 82/2005 Codice dell’amministrazione digitale – Cad – ha disposto che le pubbliche amministrazioni formino gli originali dei propri documenti con mezzi informatici).
In conclusione una breve postilla afferente ai documenti digitali per i quali, l’ideale è l’apposizione della firma digitale al fine di provare la paternità dell’atto. Tipi di firma per documenti digitali:
Firma Elettronica: si basa su certificati digitali qualificati. Questa consiste in una serie di dati elettronici allegati al documento attraverso un metodo di identificazione informatica.
Firma Elettronica Avanzata: è basata su certificati digitali qualificati che consentono l’identificazione univoca del firmatario del documento. La Firma Elettronica Avanzata del documento consente di al firmatario di rilevare modifiche al documento successive all’apposizione.
Firma Elettronica Qualificata: consta di una serie di certificati qualificati. Viene apposta tramite dei dispositivi sicuri come il token o la smart card.
Firma Digitale: si basa su un tipo di certificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro. Queste consentono di verificare la provenienza e l’integrità di uno o più documenti informatici. Questo tipo di firma richiede una particolare modalità tecnologica, come ad esempio token e smart card.
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Fonti:
Agenzia delle Entrate, prot. n. 4114/2010.
Art. 41-bis DPR 600/1973.
Art. 1, comma 421, L. 311/2004.