INAD: cosa è, a cosa serve, chi può registrarsi, come registrarsi, come consultarlo, accesso, API di estrazione e riflessioni afferenti alla notifica di Pec a casella “piena”.

INAD è l’Indice Nazionale dei Domicili Digitali, operativo dal 6 luglio 2023 (registrazione dei domicili digitali dal 6giu203, pubblicazione dal 6lug2023) [1]

I cittadini possono registrare su INAD il proprio domicilio digitale, ad esempio un indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) attivato in precedenza, sul quale ricevere tutte le comunicazioni ufficiali da parte della Pubblica Amministrazione.

È didattica alla lettura, una breve digressione afferente al domicilio digitale e PEC.

Il domicilio digitale è un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato [2].

La PEC è posta elettronica certificata, ossia un sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi [3].

Tornando all’Inad, esso è consultabile online da chiunque, senza registrarsi, la chiave di ricerca è il codice fiscale della persona il cui domicilio digitale si voglia individuare [4].

È anche possibile l’estrazione dati INAD da parte della PA e altri soggetti individuabili dall’articolo 2, comma 2, lettere a) e b) del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Più esattamente, citando direttamente dalle linee guida dell’Agid Specifiche tecniche API estrazione [5]:

Ai sensi del paragrafo 2.5 delle [LG INAD] i soli soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b) del CAD possono accedere ai domicili digitali registrati nell’INAD mediante API, conformi alle [LG INTEROPERABILITÀ] e delle [LG SICUREZZA API, per dare seguito ad estrazioni puntuali o multiple. L’accesso puntuale ai dati contenuti nell’INAD avviene attraverso l’uso di uno dei seguenti parametri di ricerca:

codice fiscale: consente di ottenere il domicilio digitale ad esso corrispondente al momento della consultazione e, in caso di domicilio digitale eletto in qualità di Professionista, anche l’attività professionale esercitata;

domicilio digitale, codice fiscale e data: consentono di verificare se, alla data indicata, il domicilio digitale era associato al codice fiscale indicato. Sono altresì consentite estrazioni multiple di domicili digitali relativi ad elenchi di codici fiscali forniti dai medesimi soggetti, fino ad un massimo di 1.000 soggetti.

L’accesso a tali funzionalità è a titolo gratuito….”

I tecnici informatici possono approfondire gli aspetti tecnici all’URL:

https://github.com/AgID/INAD_API_Extraction

Riportando il focus sull’utilizzo da parte dei privati, possono registrare la propria PEC su Inad:

– le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;

– i professionisti che svolgono una professione non organizzata in ordini, albi o collegi;

– gli enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione nell’INI-PEC.

La registrazione all’INAD può essere effettuata su:

https://domiciliodigitale.gov.it/

Grazie a INAD, tutte le comunicazioni della P.A. (Pubblica Amministrazione) aventi valore legale, (ad esempio i verbali di sanzioni amministrative), vengono inviate direttamente alla PEC indicata dal cittadino.

Le notifiche arriveranno senza ritardi o problemi relativi al mancato recapito (si leggano le seguenti riflessioni finali in questo testo di approfondimento), senza utilizzo di carta , senza costi di spedizione postale e senza necessità, per il cittadino, di recarsi fisicamente in posta per recuperarla.

Circa il mancato recapito, confrontando PEC e raccomandata con ricevuta di ritorno, si possono osservare due orientamenti giurisprudenziali, uno afferente alla notifica della raccomandata mai ritirata e uno legato alla casella PEC piena non in grado di ricevere altre Pec.

Se la raccomandata non viene mai ritirata, la notifica si considera perfezionata dopo 10 giorni dalla data di spedizione. Come da Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 28 febbraio – 29 maggio 2018, n. 24128, ai sensi dell’art.8 della legge n.890 del 1982 la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l’avviso delle modalità eseguite dall’operatore postale, ovvero dalla data di ritiro del piego medesimo, se anteriore.

Riguardo alla casella PEC piena ed in particolare sulla questione del perfezionamento della notifica a mezzo PEC, vi è stata una variazione di orientamento giurisprudenziale. In passato, secondo l’ordinanza della Cassazione dell’11 febbraio 2020 n. 3164, nel caso in cui non fosse stato possibile perfezionare la notifica di un atto giudiziario a mezzo PEC, in quanto la casella del destinatario risultava “piena”, la produzione della ricevuta del sistema attestante tale situazione di sistema, poteva considerarsi equiparabile alla ricevuta di avvenuta consegna. Recentemente l’orientamento è cambiato. Secondo l’ordinanza n. 2193 del 24 gennaio 2023 (vedere anche Cass. 20 dicembre 2021, n. 40758) il notificante non potrà più accontentarsi, in caso di casella piena del destinatario, di depositare la relativa comunicazione del gestore della casella, e dovrà attivarsi per notificare all’indirizzo “fisico” del destinatario.

Note:

[1]

https://id.infocamere.it/news/inad-accedi-con-spid-o-cns/ [come da accesso del 6ago2023]

https://domiciliodigitale.gov.it/dgit/home/public/#!/home [come da accesso del 6ago2023]

[2]

articolo 1, comma 1 e lettera n-ter del CAD

[3]

articolo 1, comma 1 e lettera v-bis del CAD

[4]

https://docs.italia.it/AgID/domicilio-digitale/lg-domiciliodigitalecittadino-docs/it/stabile/02_indice_domicili_digitali/02_04_consultazione.html [come da accesso del 6ago2023]

[5]

https://domiciliodigitale.gov.it/dgit/home/public/docs/inad-specifiche_tecniche_api_estrazione.pdf

[come da accesso del 6ago2023]

Fonti:

Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)

https://domiciliodigitale.gov.it/dgit/home/public/#!/home [come da accesso del 6ago2023]

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 28 febbraio – 29 maggio 2018, n. 24128

https://docs.italia.it/AgID/domicilio-digitale/lg-domiciliodigitalecittadino-docs/it/stabile/02_indice_domicili_digitali/02_04_consultazione.html [come da accesso del 6ago2023]

https://domiciliodigitale.gov.it/dgit/home/public/docs/inad-specifiche_tecniche_api_estrazione.pdf

Andrea Gandini è un giurista e programmatore, autore di manuali e saggi. Master di secondo livello in protezione dei dati; perfezionamento in programmazione per giuristi e legal tech; laurea in giurisprudenza; diploma di perito informatico.​​ Responsabile di amministrazione del Personale presso una azienda ove partecipa a progetti di digitalizzazione ed automatismi amministrativi. A livello extra aziendale, svolge occasionali consulenze di office automation e protezione dati. Blog personale: www.dottorgandini.it Il dottor Gandini è autore dei seguenti ebook: Cyberfuture; Il buio oltre il web; Guadagnare con i bitcoin; Cavalca le bolle speculative; Dal CAD al web; Come trovare lavoro e fare carriera in tempo di crisi; Programmatore in 3 giorni. Blog personale: www.dottorgandini.it Progetto: www.normativedatabase.net