Ebook, DRM, proprietà della copia e non-copia, privacy

Vorrei riflettere con i lettori su un aspetto spesso trascurato dagli acquirenti di testi digitali. La proprietà della copia.

Didattico per il proseguio della lettura è distinguere fra copia fisica (ad esempio un libro cartaceo), copia digitale (esempio un pdf senza drm o altri sistemi di protezione e tracciamento) e non-copia (ad esempio copie che rimangono sui server e che riultano essere solo copie temporanee  sui nostri dispositivi eReader).

Cercando di semplificare prima di addentrarci negli aspetti informatici e di diritto, vediamo due situazioni ben distinte.

Situazione 1: compro un libro cartaceo e posso prestarlo, rivenderlo o lasciarlo in eredità. Sussisterà solo il limite di legge che impedisce, senza approvazione di editore e/o autore di farne copie e rivenderle.

Situazione 2: se mi registro ad una libreria online, devo leggere attentamente la licenza d’uso per capire se, acquistando un ebook io sia proprietario di una copia o mero fruitore di un servizio che mi permette la mera lettura del testo acquistato.

La comodità degli ebook rispetto ai libri è legata soprattutto al costo inferiore, il risparmio di spazio fisico per l’archiviazione (un ebook reader può contenere oltre un migliaio di testi che richiederebbero una biblioteca di considerevole dimensione e difficoltà di trasporto), la possibilità di personalizzare la dimensione del testo ed il tipo di carattere.

I contenuti creativi (ebook, musica, video) che fruiamo mediante piattaforme web, sono forniti dietro licenza, con condizioni e termini contrattuali. A livello pratico, quando ci si registra al portale internet prescelto, si seleziona una opzione con una frase tipo: “dichiaro di accettare i termini d’uso”.

La diffusione di opere creative nel tempo si sta spostando dall’acquisto di copie all’accesso e fruizione, quindi non paghiamo più per diventare proprietari di una copia, bensì per avere accesso alla lettura di testi, ascolto di musica o visione di film senza diventarne proprietari.

A seconda del tipo di licenza, il file potrebbe non essere visualizzabile con software diversi da quelli messi a disposizione del fornitore del servizio, oppure potrebbe essere fruibile su un solo dispositivo. Qualora l’account sia strettamente personale, non sarà possibile dare a terzi accesso al file.

Al fine di ottenere questo risultato, i file sono sovente protetti da DRM la cui violazione costituisce illecito. Facciamo una breve digressione per approfondire il DRM.

DRM è acronimo di Digital Rights Management ed è un genere di software mediante i quali i distributori di contenuti possono proteggere e/o controllare e limitare il godimento di opere. Spesso i DRM sono metadati inseriti all’interno dei file (spesso formati proprietari). Dunque i DRM sono finalizzati a preservare il diritto d’autore in tema di opere digitali.

Tra le tipologie di DRM più diffusi, si possono annoverare i Watermark (Social DRM) e altri sistemi che possono tracciare l’utilizzo del file, o comportare crittografia applicata alla copia, oppure limitare il numero di letture.

Il Watermark consiste nel marcare il file con il nome e il cognome di chi ha acquistato il prodotto. Viene spesso riportato anche un identificativo dell’ordine di acquisto. Ciò disincentiva lo sharing non autorizzato dell’eBook in rete. Il Watermark non è particolarmente limitativo in quanto risulta possibile salvare e visionare il file su altri dispositivi, stamparlo, farlo leggere ad altra persona, conservarlo nel tempo.

Altri sistemi DRM permettono un maggiore controllo e sono particolarmente efficaci per editori e distributori, in quanto limitano l’uso dell’eBook solo a chi lo ha acquistato e permettono la lettura mediante un programma apposito ed obbligano ad avere un ID specifico associato al device che si utilizzerà per la lettura.

Chiudo qui la sintesi afferente ai DRM per riportare il focus su file, proprietà e fruizione del file.

In base al principio di esaurimento, una volta messo in commercio in UE, il titolare di uno o più diritti di proprietà industriale su un determinato bene perde le relative facoltà di privativa. Tal principio fa sì che il diritto del titolare non si esaurisca in modo assoluto, bensì solo su quell’esemplare del suo prodotto messo in commercio.

Il principio dell’esaurimento non si applica alla messa a disposizione del pubblico di opere in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, anche nel caso in cui sia consentita la realizzazione di copie dell’opera.

In breve sintesi, è necessario leggere attentamente le licenze d’uso delle librerie online quando si decide di acquistare un testo digitale poichè l’acquisto dell’ebook è nella maggior parte dei casi l’acquisto di un diritto alla lettura, non alla proprietà della copia. Ciò può andar benissimo, la cosa importante è essere consci di non divenire proprietari.

Concludo lasciando agli appassionati studiosi di diritto d’autore, privacy e protezione dei dati una idea di approfondimento: DRM e riservatezza, soprattutto qualora la protezione tecnologica continui oltre il termine dei diritti protetti.

Riflessione: se l’opera è di per sè potenzialmente eterna, il diritto all’utilizzazione economica dell’opera è soggetto a scadenza (in Italia i diritti di utilizzazione economica durano per tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dopo la sua morte). Uno strumento tecnologico finalizzato alla protezione del diritto d’autore mediante tracciatura, che sopravvivesse al termine del diritto protetto, come andrebbe inquadrato? Ciò limiterebbe la conoscenza ed il pubblico dominio oltre a violare il principio di necessità espresso dal Gdpr (Regolamento EU 2016/679) continuando a tracciare l’utente qualora non venga disattivato il software drm. Esempio: l’autore e l’editore decidono di rinunciare ad ogni diritto dichiarando l’opera come classificabile di pubblico dominio. I distributori dell’opera dovrebbero prontamente “disinnescare” qualsiasi sistema di tracciamento presente nella copia? Anche nella non-copia?

Fonti e link di approfondimento:

https://it.wikipedia.org/wiki/Digital_rights_management  come da accesso del 13feb2022.

https://www.gnu.org/philosophy/opposing-drm.html come da accesso del 13feb2022.

https://help.youcanprint.it/hc/it/articles/360012090019-I-DRM-e-gli-ebook-Cosa-sono-e-come-funzionanohttps://www.defectivebydesign.org/ come da accesso del 13feb2022.

https://www.siae.it/it/diritto-dautore  come da accesso del 13feb2022.

legge 22 aprile 1941, n. 633

www.laleggepertutti.it/127848_quando-scade-il-diritto-dautore  come da accesso del 13feb2022.

 

Andrea Gandini è un giurista e programmatore, autore di manuali e saggi. Master di secondo livello in protezione dei dati; perfezionamento in programmazione per giuristi e legal tech; laurea in giurisprudenza; diploma di perito informatico.​​ Responsabile di amministrazione del Personale presso una azienda ove partecipa a progetti di digitalizzazione ed automatismi amministrativi. A livello extra aziendale, svolge occasionali consulenze di office automation e protezione dati. Blog personale: www.dottorgandini.it Il dottor Gandini è autore dei seguenti ebook: Cyberfuture; Il buio oltre il web; Guadagnare con i bitcoin; Cavalca le bolle speculative; Dal CAD al web; Come trovare lavoro e fare carriera in tempo di crisi; Programmatore in 3 giorni. Blog personale: www.dottorgandini.it Progetto: www.normativedatabase.net